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E´ legittima la revoca, da parte del giudice dell´esecuzione, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell´articolo 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d´appello, sebbene il punto non sia stato devoluto con l´impugnazione
Filippo Lombardi
Con la sentenza qui annotata, la Corte di cassazione nella più autorevole composizione ha affrontato il tema dei poteri del giudice dell’esecuzione rispetto alla pena sospesa concessa erroneamente dal giudice di primo grado in violazione dell’art. 164 ult. co., c.p. (terza pena sospesa), quando l’errore non sia stato poi rilevato dal giudice di appello.
Va opportunamente premesso che la revoca della pena sospesa, per quanto qui rileva, è regolata dagli artt. 168, co. 3, c.p. e 674, co. 1-bis, c.p.p.: il primo annovera, tra i casi della pena sospesa revocabile, proprio quello del beneficio concesso in spregio dell’art. 164, ult. co., c.p.; il secondo attribuisce al giudice dell’esecuzione, per il medesimo caso, il potere di revoca nel relativo incidente di esecuzione. Ciò, si ritiene, al fine di porre rimedio alle reiterate applicazioni dell’istituto della sospensione condizionale rese possibili dalle certificazioni non aggiornate del casellario giudiziale; la necessità è quella di eliminare una condizione patologica originaria, a differenza delle revoche ex art. 168, nn. 1) e 2), c.p., che hanno riguardo a fatti sopravvenuti.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva concesso la pena sospesa nei termini suddetti, sulla base di un casellario giudiziale non aggiornato presente in atti. Il giudice di appello, nonostante disponesse di un certificato del casellario giudiziale aggiornato, non analizzava le condizioni per la concessione del beneficio, siccome tale questione non gli era stata devoluta.
Il giudice dell’esecuzione, proprio in considerazione del fatto che in appello non era stata posta la questione della sospensione illegittimamente concessa, ha revocato il beneficio, non ritenendo il potere escluso dall’art. 674, co. 1-bis, c.p.p.
Il caso sottende il quesito, poi affidato alle Sezioni unite dalla prima Sezione, sui rapporti tra il mancato rilievo della violazione da parte del giudice di gravame e i poteri successivamente esercitabili dal giudice dell’esecuzione. Sul tema, si confrontano nel panorama giurisprudenziale due opposti orientamenti di legittimità.
Secondo l’orientamento maggioritario, il giudice di appello svolge una funzione facoltativa, che si pone in termini surrogatori e anticipatori rispetto a quella esperibile dal giudice dell’esecuzione. Tale funzione il giudice di appello può esercitare anche in assenza di impugnazione sulla specifica questione; può quindi quel giudice, d’ufficio – con provvedimento dichiarativo siccome meramente ricognitivo di «una caducazione dal beneficio prodotta ope legis» –, revocare la pena sospesa illegittimamente concessa. L’eventuale mancata attivazione del potere officioso, non rientrando nel raggio operativo delle impugnazioni, può essere colmata dal successivo intervento del giudice dell’esecuzione.
Affinché possa pronunciarsi quest’ultimo, è quindi necessario che il giudice di appello non abbia eseguito neppure una «valutazione implicita» della questione, che invece si verifica quando essa sia stata posta all’attenzione del decisore, con impugnazione specifica del pubblico ministero o con apposita sollecitazione in udienza. Diversamente, quando il tema non sia stato posto al vaglio del giudice dell’impugnazione, il silenzio sullo stesso non genera alcuna forma di acquiescenza, e dunque alcuna preclusione, che impedisca l’intervento in sede esecutiva.
Non opera in questo caso il principio di diritto delle Sezioni unite “Longo” (Cass. pen., sez. un., 23 aprile 2015, n. 37345, CED 264381) secondo cui il giudice dell’esecuzione può revocare la pena sospesa violativa dell’art. 168, ult. co., c.p. in presenza di cause ostative a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
Stando all’impostazione ermeneutica minoritaria, l’emergenza agli atti del fascicolo di appello della preclusione al beneficio (già illegittimamente concesso) non consente, nel caso di omesso rilievo da parte del giudice di gravame, al giudice dell’esecuzione di intervenire sul punto, a prescindere se il giudice di appello fosse stato investito della specifica questione. Il silenzio del pubblico ministero non impugnante e del giudice di appello, quest’ultimo titolato a intervenire anche d’ufficio a fronte di emergenze documentali in atti, realizzerebbe, in altri termini quella forma di valutazione implicita e di conseguente acquiescenza utile a inibire il rimedio in sede esecutiva.
Le Sezioni unite evidenziano che entrambi gli orientamenti escludono, erroneamente, il rilievo dei limiti della devoluzione. Si è mostrato, nella esposizione delle due opzioni ricostruttive, che entrambi i filoni giurisprudenziali ammettono l’intervento officioso del giudice di gravame, al di fuori della espressa sottoposizione della questione con l’impugnativa.
È evidente – precisa il massimo organo nomofilattico – che tale pensiero comune di fondo derivi da due ordini di motivi.
Il primo concerne la «pretesa natura meramente dichiarativa del provvedimento che rilevi l’esistenza di cause ostative alla concessione, e revochi pertanto il beneficio». Ciò non è dirimente, affermano i supremi Giudici, sussistendo nell’impianto codicistico molte ipotesi di violazione di legge rilevabili ictu oculi senza che appaiano necessarie valutazioni particolarmente complesse.
Il secondo poggia su un canone di ragionevolezza: si ritiene farraginoso il meccanismo procedimentale che non consenta di rilevare un errore immediatamente percepibile e imponga di attendere per tale adempimento la fase esecutiva. In questo caso, l’argomento non si confronta col fatto che la revoca in sede esecutiva ex art. 674 co. 1-bis c.p.p. è stata introdotta dal legislatore proprio per far fronte alle carenze dei gradi di impugnazione, a testimonianza del fatto che, di regola, sono proprio questi – su impulso di parte sul tema dell’illegittima concessione – gli ambiti nei quali deve trovare composizione la situazione patologica.
Gli orientamenti inoltre, nelle analoghe logiche che sottendono, non tengono in debito conto, in primo luogo, che essi restringono l’ambito operativo dell’art. 674, co. 1-bis, c.p.p. in virtù di una parallela rimodulazione dei poteri del giudice di cognizione; inoltre, che l’ordinamento, quando assegna al giudice un potere slegato dalle dinamiche devolutive, predilige espressamente l’istituto del potere officioso di rilevare l’insussistenza di requisiti legali; infine, e in maniera non scissa dal punto che precede, che, ove il legislatore avesse inteso attribuire al giudice dell’impugnazione un potere di revoca avulso dalla logica della devoluzione, sarebbe intervenuto non soltanto sull’art. 674, co. 1-bis, c.p.p. ma anche sul comparto normativo delle impugnazioni.
Per le Sezioni unite, il giudice dell’impugnazione può conoscere della concessione illegittima della terza pena sospesa soltanto quando la questione sia stata sottoposta con l’atto di gravame; in questo caso, la valutazione del motivo di impugnazione produce effetti ostativi ad un successivo intervento del giudice dell’esecuzione. Diversamente, la mera conoscibilità delle risultanze negative del casellario, poiché comunque collocate nel fascicolo processuale, non innesca alcun apprezzamento neppure implicito sul tema, tale da inibire, con la forza della preclusione da giudicato, le facoltà del giudice dell’esecuzione.
Deve quindi correggersi l’affermazione secondo cui sia il giudice dell’impugnazione ad assumere una posizione surrogatoria rispetto al giudice dell’esecuzione; i due poli decisori vanno infatti ribaltati, essendo «piuttosto il potere di quest’ultimo […] a dover essere qualificato in termini di complementarità in riferimento alle attribuzioni del giudice della cognizione, che si esercitano, fuori dei casi in cui la legge conferisca un’attribuzione sganciata dai confini della domanda impugnatoria, nel rispetto del principio della devoluzione parziale».
Le Sezioni unite pertanto concludono affermando la legittimità della revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, poiché concessa in spregio dell’art. 164, ult. co., c.p. dal giudice della cognizione ignaro dell’esistenza della condizione ostativa, quando il giudice di appello, pur disponendo degli atti utili a rilevare l’illegittimità della concessione, non sia stato abilitato dai motivi di impugnazione a trattare la specifica questione.
Sezione: Sezioni Unite
(Cass. Pen., SS.UU., 1 ottobre 2024, n. 36460)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

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